Art. 4
Allegato IITitolo VI

Art. 4

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In vigore dal 14 gen 1976
L'Ufficio centrale istruisce le questioni da trattare ed assume il servizio di segreteria della Commissione. Il direttore generale dell'Ufficio centrale od il suo rappresentante partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.
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