Allegato II›Titolo VI
Art. 3
73 / 103In vigore dal 14 gen 1976
Tutti gli Stati contraenti possono prendere parte ai lavori della Commissione.
Uno Stato può farsi rappresentare da un altro Stato; tuttavia, uno
Stato non può rappresentare più di due altri Stati.
Ogni Stato sostiene le spese dei suoi rappresentanti.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-3