Art. 3
Allegato IITitolo VI

Art. 3

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In vigore dal 14 gen 1976
Tutti gli Stati contraenti possono prendere parte ai lavori della Commissione. Uno Stato può farsi rappresentare da un altro Stato; tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di due altri Stati. Ogni Stato sostiene le spese dei suoi rappresentanti.
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