Art. 2
Allegato ITitolo VI

Art. 2

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In vigore dal 14 gen 1976
par. 1. - Le spese dell'Ufficio centrale sono sostenute dagli Stati contraenti proporzionalmente alla lunghezza delle linee ferroviarie o dei percorsi ai quali si applica la Convenzione. Tuttavia, le linee di navigazione partecipano alle spese in proporzione alla sola metà dei loro percorsi. Per ogni Stato, il contributo non può superare un ammontare fisso per chilometro. Su proposta del Comitato amministrativo in carica, tale ammontare è fissato per ogni periodo quinquennale dalla Conferenza diplomatica incaricata, in virtù delle disposizioni dell', par. 2 b) del presente Regolamento, di stabilire la composizione del Comitato amministrativo per questo stesso periodo. Eccezionalmente, questo contributo può, mediante accordo tra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, e con l'approvazione del Comitato amministrativo, essere ridotto del 50 per cento al massimo per linee esercitate in particolari condizioni. L'ammontare del credito annuale inerente al chilometraggio è fissato, dal Comitato amministrativo, per ogni esercizio, dopo aver sentito l'Ufficio centrale. Detto ammontare è percepito sempre totalmente. Quando le spese effettive dell'Ufficio centrale non abbiano raggiunto l'ammontare del credito calcolato su questa base, la differenza non spesa è versata ad un fondo di riserva. par. 2. - In occasione dell'invio del rapporto di gestione e dell'estratto dei conti annuali agli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita questi ultimi a versare la loro quota di contributo per le spese dell'esercizio decorso. Lo Stato che, alla data del 1 ottobre, non avesse versato la sua quota, riceverà un secondo invito a pagare. Se tale richiamo rimane senza esito, l'Ufficio centrale lo rinnova all'inizio dell'anno successivo, in occasione dell'invio del suo rapporto di gestione per l'esercizio decorso. Se al 1 luglio successivo, non è stato tenuto alcun conto di detto richiamo, un quarto invito viene rivolto allo Stato ritardatario per indurlo a pagare le due annualità scadute. In caso di esito negativo, l'Ufficio centrale l'avverte, tre mesi dopo, che, se l'atteso versamento non ha luogo entro la fine dell'anno, il mancato pagamento sarà interpretato come tacita manifestazione della sua volontà di ritirarsi dalla Convenzione. Se quest'ultimo passo non ha effetto prima del 31 dicembre l'Ufficio centrale, prendendo atto della volontà, tacitamente espressa dallo Stato moroso, di ritirarsi dalla Convenzione procede a radiare le linee di questo Stato dalla lista delle linee ammesse al servizio dei trasporti internazionali: par. 3. - Gli importi non riscossi devono, per quanto possibile, essere coperti mediante i crediti ordinari di cui dispone l'Ufficio centrale e possono essere ripartiti su quattro esercizi. La parte del disavanzo che non fosse stato possibile colmare nel modo anzidetto è portata in un conto speciale, a debito degli altri Stati contraenti, in proporzione al numero dei chilometri di linee soggette alla Convenzione all'epoca della messa in conto. Ogni Stato sarà addebitato nella misura in cui esso ha partecipato alla Convenzione con lo Stato moroso durante il periodo dei due anni che hanno preceduto il ritiro di detto Stato. par. 4. - Lo Stato, le cui linee sono state radiate nelle condizioni indicate nel par. 2 suddetto, può farle riammettere al servizio dei trasporti internazionali solamente pagando, in via preliminare, le somme delle quali è rimasto debitore, per gli anni rispettivi, maggiorate dell'interesse del cinque per cento da calcolare dalla fine del sesto mese trascorso dopo il giorno in cui l'Ufficio centrale lo invitò per la prima volta, a pagare le quote di contribuzione che gli fanno carico.
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