Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia. 106 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 14 Oggetti ammessi al trasporto Art. 15 Oggetti esclusi dal trasporto Art. 16 Responsabilità del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse Art. 17 Condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli Art. 18 Registrazione e spedizione dei bagagli Art. 19 Scontrino del bagaglio Art. 20 Riconsegna Art. 21 Tariffe. Accordi particolari Art. 22 Formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative Art. 23 Rimborsi e pagamenti supplementari Art. 24 Contestazioni Art. 37 Reclami amministrativi Art. 38 Persone che possono esercitare l'azione giudiziaria contro la ferrovia Art. 39 Ferrovie contro le quali può essere esercitata l'azione giudiziaria Art. 40 Competenza Art. 41 Accertamento della perdita parziale o dell'avaria subita dal bagaglio Art. 42 Estinzione dell'azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto del bagaglio Art. 43 Prescrizione dell'azione Art. 44 Regolamento dei conti tra le ferrovie Art. 45 Regresso in caso di indennità per perdita o per avaria Art. 46 Regresso in caso di indennità per ritardo nella riconsegna Art. 47 Procedura di regresso Art. 48 Competenza per le azioni di regresso Art. 49 Accordi relativi al regresso titolo I OGGETTO E PORTATA DELLA CONVENZIONE
Art. 1 Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione Art. 2 Disposizioni relative ai trasporti combinati Art. 3 Obbligo al trasporto per la ferrovia titolo II DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
Art. 4 Diritto al trasporto Art. 5 Biglietti Art. 6 Riduzione di prezzo per i ragazzi Art. 7 Durata di validità dei biglietti. Fermate nelle stazioni intermedie. Utilizzazione dei posti Art. 8 Cambio di classe o di treno Art. 9 Viaggiatore sprovvisto di biglietto valido Art. 10 Persone escluse dai treni o ammesse a determinate condizioni Art. 11 Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze Art. 12 Treni e orari Art. 13 Coincidenze mancate. Soppressione di treni titolo III RESPONSABILITA'. AZIONI
Art. 25 Responsabilità per il trasporto dei viaggiatori, dei colli a mano e degli animali Art. 26 Responsabilità collettiva delle ferrovie per i bagagli Art. 27 Limiti della responsabilità Art. 28 Onere della prova Art. 29 Presunzione di perdita del bagaglio. Bagaglio ritrovato Art. 30 Ammontare dell'indennità per perdita del bagaglio Art. 31 Ammontare dell'indennità per avaria del bagaglio Art. 32 Ammontare dell'indennità per ritardo nella riconsegna del bagaglio Art. 33 Ammontare dell'indennità in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia Art. 34 Interessi sulle indennità. Restituzione delle indennità Art. 35 Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti Art. 36 Esercizio di azioni extracontrattuali titolo IV DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 50 Applicazione del diritto nazionale Art. 51 Regole generali di procedura Art. 52 Esecuzione delle sentenze. Sequestri e cauzioni Art. 53 Unità monetaria. Art. 54 Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia Art. 55 Lista delle linee soggette alla Convenzione Art. 56 Disposizioni complementari Art. 57 Regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato titolo V DISPOSIZIONI ECCEZIONALI
Art. 58 Responsabilità nel traffico ferroviario-marittimo Art. 59 Responsabilità in caso di incidenti nucleari titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 60 Firma Art. 61 Ratifica. Entrata in vigore Art. 62 Adesione alla Convenzione Art. 63 Durata dell'impegno degli Stati contraenti Art. 64 Revisione della Convenzione Art. 65 Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali Art. 66 Ratifica. Entrata in vigore Art. 67 Adesione alla Convenzione Art. 68 Durata dell'impegno degli Stati contraenti Art. 69 Revisione della Convenzione Art. 70 Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali Allegato II
titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 ALLEGATO II (Articolo 64, par. 3) STATUTO RELATIVO ALLA COMMISSIONE DI REVISIONE Articolo Art. 2 Articolo 2 L'Ufficio centrale invita la Commissione a riunirsi ogni volta che se ne presen Art. 3 Articolo 3 Tutti gli Stati contraenti possono prendere parte ai lavori della Commissione. Art. 4 Articolo 4 L'Ufficio centrale istruisce le questioni da trattare ed assume il servizio di Art. 5 Articolo 5 D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita a Art. 6 Articolo 6 La Commissione di revisione è validamente costituita quando vi siano rappresent Art. 7 Articolo 7 La Commissione designa un presidente ed uno o due vice-presidenti per ogni sess Art. 8 Articolo 8 Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli interventi dei membr Art. 9 Articolo 9 Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello nominale; ogni dele Art. 10 Articolo 10 I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due lingue. Le propos Art. 11 Articolo 11 Per facilitare i lavori, la Commissione può costituire sottocommissioni; essa Allegato III
titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Numero degli arbitri Art. 2 Scelta degli arbitri Art. 3 Compromesso Art. 4 Procedura Art. 5 Cancelleria del tribunale Art. 6 Spese Art. 7 Articolo 7 Le Commissioni designano un presidente ed uno o due vice-presidenti per ogni se Art. 8 Articolo 8 Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli interventi dei membr Art. 9 Articolo 9 Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello nominale; ogni dele Art. 10 Articolo 10 I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due lingue. Le propos Art. 11 Articolo 11 Per facilitare i lavori, le Commissioni possono costituire sottocommissioni; e Allegato VII
titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Numero degli arbitri Art. 2 Scelta degli arbitri Art. 3 Compromesso Art. 4 Procedura Art. 5 Cancelleria del tribunale Art. 6 Spese Allegato I
titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 ALLEGATO I (Articolo 54) REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UFFICIO CENTRALE DEI TRASPORTI INTERNAZI Art. 2 Articolo 2 par. 1. - Le spese dell'Ufficio centrale sono sostenute dagli Stati contraenti Art. 3 Articolo 3 par. 1. - L'Ufficio centrale pubblica un bollettino mensile contenente le infor Art. 4 Articolo 4 par. 1. - Le distinte e i crediti per trasporti internazionali rimasti insoluti Art. 5 Articolo 5 Per coprire le spese particolari risultanti dall'attività prevista nell'articol Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360