Art. 9 · Interessi e restituzione delle indennità
Convenzione

Art. 9

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Interessi e restituzione delle indennità

In vigore dal 12 feb 1976
Interessi e restituzione delle indennità § 1. - L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità, da calcolare in ragione del cinque per cento l'anno. Questi interessi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo o, se non vi sia stato alcun reclamo, dal giorno della citazione. Tuttavia, per le indennità dovute in virtù degli , gli interessi decorrono soltanto dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti per la determinazione del loro ammontare, se tale giorno è posteriore a quello del reclamo o della citazione. § 2. - Ogni indennità indebitamente riscossa deve essere restituita.
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