Convenzione
Art. 7
7 / 28Limitazione del risarcimento danni in caso di avaria o perdita di oggetti
In vigore dal 12 feb 1976
Limitazione del risarcimento danni in caso di avaria o perdita di oggetti
Quando, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, è posto a carico della ferrovia il risarcimento dei danni per avaria o per perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un incidente aveva sia su di se sia con se come colli a mano, ivi compresi gli animali, il risarcimento può essere richiesto fino a concorrenza di 2.000 franchi per viaggiatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-7