Art. 6 · Forma e limite del risarcimento danni in caso di morte o di ferimento del viaggiatore
Convenzione

Art. 6

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Forma e limite del risarcimento danni in caso di morte o di ferimento del viaggiatore

In vigore dal 12 feb 1976
Forma e limite del risarcimento danni in caso di morte o di ferimento del viaggiatore § 1. - Il risarcimento di cui all', § 2 ed all', lettera b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale; se, tuttavia, il diritto nazionale consente l'assegnazione d'una rendita, il risarcimento è corrisposto sotto tale forma allorchè il viaggiatore leso o gli aventi diritto indicati all', § 2, lo richiedano. § 2. - L'ammontare del risarcimento da corrispondere in virtù del disposto del § 1 viene determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione della presente Convenzione, viene fissato un limite massimo di 200.000 franchi in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.
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