Convenzione
Art. 23
23 / 28Responsabilità in caso di incidenti nucleari
In vigore dal 12 feb 1976
Responsabilità in caso di incidenti nucleari
La ferrovia è esonerata dalla responsabilità che le incombe in virtù della presente Convenzione quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtù delle prescrizioni speciali in vigore in un Stato contraente regolanti la responsabilità in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che è a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-23