Art. 23 · Responsabilità in caso di incidenti nucleari
Convenzione

Art. 23

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Responsabilità in caso di incidenti nucleari

In vigore dal 12 feb 1976
Responsabilità in caso di incidenti nucleari La ferrovia è esonerata dalla responsabilità che le incombe in virtù della presente Convenzione quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtù delle prescrizioni speciali in vigore in un Stato contraente regolanti la responsabilità in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che è a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
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