Art. 22 · Trasporti misti
Convenzione

Art. 22

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Trasporti misti

In vigore dal 12 feb 1976
Trasporti misti § 1. - Salvo le disposizioni del § 2, la presente Convenzione non è applicabile ai danni sopravvenuti durante il trasporto su linee di servizi automobilistici o di navigazione iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 59 della CIV. § 2. - Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su ferry-boat, la presente Convenzione è applicabile ai danni previsti all', § 1, e causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore in detti veicoli, od al momento in cui egli vi entra o ne esce. Per l'applicazione del presente paragrafo, si intende per "Stato sul territorio del quale l'incidente si è verificato", lo Stato di cui il ferry-boat batte bandiera. § 3. - Se, a seguito di circostanze eccezionali, la ferrovia è costretta a sospendere provvisoriamente l'esercizio ferroviario e trasporta o fa trasportare i viaggiatori con altro mezzo di trasporto, essa è responsabile in base al diritto che disciplina tale mezzo di trasporto. Restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli da 13 a 17, 18, § 2, 19 e 20 della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-22