Art. 19 · Regole generali di procedura
Convenzione

Art. 19

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Regole generali di procedura

In vigore dal 12 feb 1976
Regole generali di procedura Per tutte le liti originate dall'applicazione della presente Convenzione, la procedura da seguire è quella del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione medesima.
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