Convenzione
Art. 19
19 / 28Regole generali di procedura
In vigore dal 12 feb 1976
Regole generali di procedura
Per tutte le liti originate dall'applicazione della presente Convenzione, la procedura da seguire è quella del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-19