Art. 16 · Estinzione delle azioni
Convenzione

Art. 16

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Estinzione delle azioni

In vigore dal 12 feb 1976
Estinzione delle azioni § 1. - L'avente diritto perde il diritto ad agire se, entro tre mesi a decorrere dalla conoscenza del danno, non segnala l'incidente del viaggiatore ad una delle ferrovie alle quali può essere presentato reclamo amministrativo in conformità all'. Se l'incidente è segnalato verbalmente dall'avente diritto, una attestazione di tale avviso verbale deve essergli rilasciata dalla ferrovia alla quale l'incidente è stato segnalato. § 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue: a) se, entro il termine previsto dal § 1, l'avente diritto ha presentato reclamo amministrativo ad una delle ferrovie indicate all', § 1; b) se l'avente diritto fornisce la prova che l'incidente è stato causato per colpa della ferrovia; c) se l'incidente non è stato segnalato, od è stato segnalato con ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto; d) se, durante il termine menzionato nel § 1, la ferrovia responsabile, o una delle due ferrovie responsabili, a norma dell', § 6, ha avuto conoscenza in altro modo dell'incidente del viaggiatore.
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