Convenzione
Art. 16
16 / 28Estinzione delle azioni
In vigore dal 12 feb 1976
Estinzione delle azioni
§ 1. - L'avente diritto perde il diritto ad agire se, entro tre mesi a decorrere dalla conoscenza del danno, non segnala l'incidente del viaggiatore ad una delle ferrovie alle quali può essere presentato reclamo amministrativo in conformità all'.
Se l'incidente è segnalato verbalmente dall'avente diritto, una attestazione di tale avviso verbale deve essergli rilasciata dalla ferrovia alla quale l'incidente è stato segnalato.
§ 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue:
a) se, entro il termine previsto dal § 1, l'avente diritto ha presentato reclamo amministrativo ad una delle ferrovie indicate all', § 1;
b) se l'avente diritto fornisce la prova che l'incidente è stato causato per colpa della ferrovia;
c) se l'incidente non è stato segnalato, od è stato segnalato con ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;
d) se, durante il termine menzionato nel § 1, la ferrovia responsabile, o una delle due ferrovie responsabili, a norma dell', § 6, ha avuto conoscenza in altro modo dell'incidente del viaggiatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-16