Convenzione
Art. 11
11 / 28Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti
In vigore dal 12 feb 1976
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti
La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole.
Tuttavia, se, a richiesta dei viaggiatori, gli agenti della ferrovia compiono prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto dei viaggiatori ai quali rendono queste prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-24;810#art-c-11