Convenzione
Art. 9
2 / 25In vigore dal 7 gen 1976
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1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari.
2. Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attività e può dare suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti.
Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-9