Convenzione
Art. 20
13 / 25In vigore dal 7 gen 1976
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1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralizzazione del funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione.
Una riserva verrà considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni.
3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento.
Storico versioni
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