Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
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Convenzione
Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razzia Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale dell'O Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 2. II Comitato nomi Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non app Art. 12 ARTICOLO 12. 1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che s Art. 13 ARTICOLO 13. 1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione pre Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Com Art. 15 ARTICOLO 15. 1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla c Art. 16 ARTICOLO 16. Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare Art. 17 ARTICOLO 17. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Orga Art. 18 ARTICOLO 18. 1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato a Art. 19 ARTICOLO 19. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del d Art. 20 ARTICOLO 20. 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e Art. 21 ARTICOLO 21. Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notific Art. 22 ARTICOLO 22. Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazion Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisio Art. 24 ARTICOLO 24. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutt Art. 25 ARTICOLO 25. 1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e parte PRIMA
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano Art. 3 ARTICOLO 3. Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e Art. 4 ARTICOLO 4. Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'i Art. 5 ARTICOLO 5. In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Conven Art. 6 ARTICOLO 6. Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria gi Art. 7 ARTICOLO 7. Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360