Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 19 set 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, con scambio di note, firmato a Roma il 10 luglio 1974.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;433#art-1