Convenzione›Titolo II
Art. 7
33 / 58In vigore dal 19 set 1975
1) I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di assicurazione obbligatoria, alla legislazione di un solo Stato contraente. Questa legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2) Salvo quanto disposto nel presente titolo:
a) i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipendono ha la propria sede o il proprio domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente;
b) i funzionari pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dalla cui amministrazione dipendono.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-7