Convenzione›Titolo I
Art. 6
32 / 58In vigore dal 19 set 1975
1) Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno Stato contraente o in virtù della presente convenzione, non possono subire alcuna riduzione, nè modifiche, nè sospensione, nè confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.
2) Le prestazioni di sicurezza sociale di uno dei due Stati contraenti saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Stato contraente, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato, con le stesse condizioni e misure applicate dal primo Stato ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato. Tuttavia le pensioni e le rendite che siano liquidate periodicamente o in capitale ai beneficiari o agli aventi diritto, sono pagate ai cittadini dei due Stati contraenti quale che sia lo Stato ove essi risiedono.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-6