Art. 54
ConvenzioneTitolo IV

Art. 54

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In vigore dal 19 set 1975
1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato sorga controversia tra le autorità o le istituzioni competenti dei due Stati contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato un'assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'. 2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituzione dello Stato in cui l'interessato risiede. Tale istituzione corrisponderà le prestazioni in base alla propria legislazione. 3) L'istituzione che in definitiva risulterà obbligata deve rimborsare in unica soluzione, all'istituzione che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo. 4) Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituzione che in definitiva risulterà obbligata imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
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