Art. 49
ConvenzioneTitolo IV

Art. 49

50 / 58
In vigore dal 19 set 1975
1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza degli interessati. 2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-49