Art. 48
ConvenzioneTitolo IV

Art. 48

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In vigore dal 19 set 1975
Le autorità diplomatiche o consolari sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le istituzioni competenti dell'altro Stato per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri aventi diritto, secondo le norme e gli usi consentiti dal diritto internazionale.
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