Convenzione›Titolo IV
Art. 47
48 / 58In vigore dal 19 set 1975
Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente, per un danno subito sul territorio dell'altro Stato, gli eventuali diritti della istituzione debitrice, sul territorio del secondo Stato, nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno, sono regolati nel modo seguente:
a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale surrogazione;
b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-47