Convenzione›Titolo IV
Art. 46
47 / 58In vigore dal 19 set 1975
1) Le perizie e gli accertamenti medici per conto delle istituzioni di uno Stato contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Stato, saranno eseguiti, su richiesta di dette istituzioni, dalle istituzioni dell'altro Stato.
Nell'accordo amministrativo previsto dall', saranno stabilite le disposizioni particolari sia per il rimborso delle spese sia, eventualmente, per le modalità da seguire.
2) Le perizie e gli accertamenti medici effettuati o le modalità previste nel paragrafo precedente sono considerati come effettuati sul territorio dello Stato competente.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-46