Art. 41
Convenzione

Art. 41

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In vigore dal 19 set 1975
Quando i familiari di un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato contraente per aver diritto alle prestazioni familiari, risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, essi ricevono le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato competente come se risiedessero sul suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-41