Convenzione
Art. 28
11 / 58In vigore dal 19 set 1975
1) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza, oppure fino all'ospedale, le spese sopportate per il trasporto dell'infortunato fino al luogo corrispondente sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiede l'infortunato sono assunte in carico dall'istituzione competente, secondo quanto disposto dalla legislazione che essa applica, a condizione che essa abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano.
2) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto del cadavere fino al luogo di inumazione, le spese sopportate per il trasporto della salma fino al luogo corrispondente sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale la vittima risiedeva, sono prese in carico dall'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-28