Art. 25
Convenzione

Art. 25

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In vigore dal 19 set 1975
I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: a) che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente che non sia lo Stato competente, o b) che, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da questa istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiedono, oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure c) che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure appropriate al loro stato, beneficiano: i) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita eventualmente dalla legislazione dello Stato competente; ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se si trovassero sul territorio di tale Stato.
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