Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 19 set 1975
1) Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione prevista all' non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni. 2) Le prestazioni accordate a titolo della legislazione di un solo Stato contraente nel caso indicato nel paragrafo precedente sono ricalcolate d'ufficio, in base agli allorchè risultino soddisfatte anche le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Stato contraente.
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