Art. 2
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 19 set 1975
1) La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari. 2) La presente convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, compresi i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro, concernenti le prestazioni di cui al paragrafo precedente. 3) La presente convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori autonomi che saranno elencate in un successivo scambio di note. Detto elenco potrà essere modificato successivamente di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati contraenti. 4) La presente convenzione non si applicherà alle modificazioni che sono state o saranno apportate alle legislazioni indicate al paragrafo 1) da convenzioni o accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati da ciascun Stato contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Stati contraenti.
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