Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 19 set 1975
1) Quando un lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato contraente e soddisfa alle condizioni richieste da questa legislazione per aver diritto alle prestazioni, l'istituzione competente di questo Stato stabilisce, secondo le disposizioni di questa legislazione, l'ammontare effettivo della prestazione che essa deve all'interessato per la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. 2) Quando un lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato contraente e soddisfa alle condizioni richieste da questa legislazione per aver diritto alle prestazioni soltanto mediante l'applicazione delle disposizioni dell', l'istituzione competente di questo Stato calcola la prestazione che deve all'interessato conformemente alle disposizioni dell'.
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