Art. 16
ConvenzioneTitolo III

Art. 16

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In vigore dal 19 set 1975
Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto della istituzione dell'altro Stato contraente in virtù delle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'.
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