Convenzione›Titolo II
Art. 10
36 / 58In vigore dal 19 set 1975
Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, nell'interesse dei lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni dell', paragrafo 1) e paragrafo 2), lettera a), della presente convenzione, per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno convenire ugualmente che le eccezioni previste nell' non si applicheranno in certi casi particolari.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-10