Art. 1
ConvenzioneTitolo I

Art. 1

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In vigore dal 19 set 1975
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE. IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO Animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere in proposito una convenzione ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti: Ai fini dell'applicazione della presente convenzione: a) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti, i decreti, e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Stato contraente, che concernono i rami ed i regimi della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'; b) il termine "autorità competente" significa l'autorità competente per l'applicazione della legislazione indicata all' della presente convenzione e precisamente: per quanto riguarda l'Italia: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; per quanto riguarda San Marino: il Dicastero della previdenza, sicurezza sociale, igiene e sanità; c) il termine "istituzione" designa per ciascuno Stato contraente l'istituto, l'organismo e l'autorità cui è affidata la gestione dei regimi assicurativi; d) il termine "istituzione competente" designa l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione e verso la quale egli ha diritto o avrebbe diritto a prestazioni se egli risiedesse od i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente in cui si trova questa istituzione; e) il termine "Stato competente" designa lo Stato contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente; f) il termine "residenza" designa la dimora abituale; g) il termine "soggiorno" designa la dimora temporanea; h) il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate ai sensi della legislazione applicabile; i) il termine "lavoratori frontalieri" designa i lavoratori che sono occupati sul territorio di uno Stato contraente e residenti sul territorio dell'altro Stato contraente, dove essi ritornano normalmente ogni giorno o almeno una volta alla settimana; l) il termine "profugo" ha il significato che gli viene attribuito nell' della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951; m) il termine "apolide" ha il significato che gli viene attribuito dall' della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954; n) il termine "familiari" designa le persone definite o riconosciute come tali o designate come componenti il nucleo familiare dalla legislazione applicabile; tuttavia, ove tale legislazione consideri come familiari o componenti il nucleo familiare soltanto le persone conviventi con il lavoratore, questa condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione è considerata soddisfatta quando le stesse persone siano prevalentemente a carico del lavoratore; o) il termine "superstiti" designa le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile; tuttavia, ove tale legislazione consideri come superstiti soltanto le persone già conviventi con il lavoratore deceduto, tale condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, è considerata soddisfatta se le stesse persone erano prevalentemente a carico del lavoratore; p) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura e in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; q) i termini "prestazioni, pensioni, rendite" designano le prestazioni, le pensioni, le rendite, ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o assegni supplementari, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite ed i versamenti effettuati, eventualmente, a titolo di rimborso dei contributi; r) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura, in danaro destinate a compensare i carichi familiari; s) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera q) del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-1