Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. 60 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 18 Articolo 18 1) Quando un lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato cont Art. 19 Articolo 19 1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle pre Art. 20 Articolo 20 1) Le prestazioni che un assicurato o i suoi superstiti per i casi previsti al Art. 21 Articolo 21 1) Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di ass Art. 22 Articolo 22 Se, ai sensi dell'articolo 19 della presente convenzione, l'interessato matura Art. 23 Articolo 23 1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professional Art. 24 Articolo 24 1) L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli s Art. 25 Articolo 25 I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professiona Art. 26 Articolo 26 La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza Art. 27 Articolo 27 L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in Art. 28 Articolo 28 1) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico de Art. 29 Articolo 29 Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere s Art. 30 Articolo 30 Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere s Art. 31 Articolo 31 Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malatti Art. 32 Articolo 32 In caso di aggravamento della silicosi o dell'asbestosi indennizzata ai sensi Art. 33 Articolo 33 Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o u Art. 34 Articolo 34 Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei Art. 35 Articolo 35 1) Quando un lavoratore, un titolare di pensione o rendita o un familiare muor Art. 36 Articolo 36 1) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mut Art. 37 Articolo 37 1) Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto dispos Art. 38 Articolo 38 1) Nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 1), le prestazioni vengono er Art. 39 Articolo 39 Se la legislazione dello Stato competente prevede che il calcolo della prestaz Art. 40 Articolo 40 1) Il lavoratore occupato nello Stato contraente diverso da quello in cui risi Art. 41 Articolo 41 Quando i familiari di un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dal Art. 42 Articolo 42 Nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44 saranno determinate ove Art. 43 Articolo 43 1) Salvo quanto disposto all'articolo 39, se, secondo la legislazione di uno S titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI SICUREZ Art. 2 Articolo 2 1) La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seg Art. 3 Articolo 3 1) La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati sogge Art. 4 Articolo 4 Salvo disposizioni particolari contenute nella presente convenzione, le persone Art. 5 Articolo 5 1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conforme Art. 6 Articolo 6 1) Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di mor titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 7 Articolo 7 1) I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in Art. 8 Articolo 8 L'applicazione del principio enunciato nella lettera a) del paragrafo 2) dell'a Art. 9 Articolo 9 1) Salvo quanto disposto dall'articolo 3, le disposizioni della lettera a) del Art. 10 Articolo 10 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune a titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 11 Articolo 11 Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il manten Art. 12 Articolo 12 I lavoratori che risiedono nel territorio di uno Stato contraente diverso dall Art. 13 Articolo 13 1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione de Art. 14 Articolo 14 1) I lavoratori, in disoccupazione completa, diversi da quelli considerati nel Art. 15 Articolo 15 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislaz Art. 16 Articolo 16 Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente Art. 17 Articolo 17 Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di Art. 12-bis Articolo 12-bis Le disposizioni dell'articolo 12, lettera a), si applicano per analogia ai titolo IV DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 44 Articolo 44 Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amm Art. 45 Articolo 45 1) Le autorità competenti degli Stati contraenti: a) si comunicano tutte le in Art. 46 Articolo 46 1) Le perizie e gli accertamenti medici per conto delle istituzioni di uno Sta Art. 47 Articolo 47 Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Sta Art. 48 Articolo 48 Le autorità diplomatiche o consolari sono autorizzate ad intervenire direttame Art. 49 Articolo 49 1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di un Art. 50 Articolo 50 Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai fini dell'applicaz Art. 51 Articolo 51 1) La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad una istituzione di un Art. 52 Articolo 52 1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno direttamente, Art. 53 Articolo 53 Qualora i contributi assicurativi siano stati versati ad una istituzione di un Art. 54 Articolo 54 1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato sorga contro Art. 55 Articolo 55 1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi a Art. 56 Articolo 56 Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non può oppor Art. 57 Articolo 57 1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360