Art. 73

Art. 73

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In vigore dal 24 ago 1975
Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall' della legge 9 maggio 1932, n. 547. La cassa è amministrata da un consiglio composto: 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente; 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro; 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza. Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette. Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'. I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.
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