Art. 64

Art. 64

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In vigore dal 24 ago 1975
Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
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