Art. 4
4 / 137In vigore dal 24 ago 1975
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-4