Art. 26
41 / 137In vigore dal 6 dic 2002
Religione e pratiche di culto
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'avviso di rettifica ha conseguentemente disposto la reintroduzione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-26