Art. 23
36 / 137In vigore dal 27 feb 1992
Remunerazione e assegni familiari
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1992, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-23