Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 set 1975
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975, valutato in lire 35 milioni, si provvede quanto a L. 17.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 17.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1975 LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - DE MITA Visto, il Guardasigilli: REALE
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