Art. 74 · Durata e fine
Accordo

Art. 74

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Durata e fine

In vigore dal 7 set 1975
. Durata e fine 1. Il presente Accordo resterà in vigore sino alla fine del terzo anno di contingentamento completo successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non sia prorogato in applicazione del paragrafo 3 o del paragrafo 4 o che non si ponga fine ad esso prima di tale termine in applicazione del paragrafo 5. 2. Il Consiglio, prima della fine del terzo anno di contingentamento di cui al paragrafo 1 può, con voto speciale, decidere che il presente Accordo sia oggetto di nuovi negoziati. 3. Se, prima della fine del terzo anno di contingentamento completo di cui al paragrafo 1, i negoziati in vista di un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo non avessero avuto successo, il Consiglio può, con voto speciale, prorogare il presente Accordo per un altro anno di contingentamento. Il Consiglio notifica tale proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Se, prima della fine del terzo anno di contingentamento completo di cui al paragrafo 1, sarà stato negoziato e firmato un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo da un numero di Governi sufficiente affinché entri in vigore dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione: ma questo nuovo accordo non sarà entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata di applicazione del presente Accordo può venire prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo accordo, restando inteso che la proroga non superi un anno. Il Consiglio notifica tale proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Consiglio può in ogni momento, con voto speciale, decidere di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende allora fine alla data fissata dal Consiglio, restando inteso che gli obblighi assunti dai membri in base all' sussistono sino a che gli impegni finanziari relativi allo stock regolatore non siano stati mantenuti, o, altrimenti, sino alla fine del terzo anno di contingentamento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica tale decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo che occorre per liquidare l'Organizzazione, appurarne i conti e ripartirne gli averi; esso ha, durante tale periodo, i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a tale scopo.
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