Art. 73 · Lquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione
Accordo

Art. 73

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Lquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione

In vigore dal 7 set 1975
. Lquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione 1. Nel caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di tale membro. L'Organizzazione conserva le somme già versate da tale membro, il quale è, d'altra parte, tenuto a regolare tutte le somme dovute al Consiglio alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; tuttavia, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare un emendamento e che, a motivo di ciò, cessa di partecipare al presente Accordo in base al paragrafo 2 dell', il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli pare più equo. 2. Un membro che si sia ritirato dal presente Accordo, che non sia stato escluso o che abbia cessato in ogni altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione nè degli altri averi dell'Organizzazione; non può neppure essergli imputata alcuna parte dell'eventuale deficit dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.
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