Art. 71 · Ritiro volontario
Accordo

Art. 71

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Ritiro volontario

In vigore dal 7 set 1975
. Ritiro volontario Ogni membro può, in ogni momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il proprio ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-71