Art. 66 · Indicazione di applicazione a titolo provvisorio
Accordo

Art. 66

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Indicazione di applicazione a titolo provvisorio

In vigore dal 7 set 1975
. Indicazione di applicazione a titolo provvisorio 1. Un Governo firmatario che abbia fatto una notifica in applicazione del paragrafo 1 dell' può anche indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrerà in vigore conformemente all', sia, se il presente Accordo è già in vigore ad una data specificata. L'indicazione, da parte di un Governo firmatario, della propria intenzione di applicare il presente Accordo quando questo entrerà in vigore conformemente all', è considerata, ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo a titolo provvisorio, come equivalente nei suoi effetti ad uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara nel momento in cui fa la notifica, se entra nell'Organizzazione in qualità di membro esportatore o di membro importatore. 2. Quando il presente Accordo è in vigore sia a titolo provvisorio che definitivo, un Governo che faccia una notifica in conformità del paragrafo 2 dell' può inoltre indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio ad una data specificata. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara, al momento della notifica, se entra a far parte dell'Organizzazione in qualità di membro esportatore o di membro importatore. 3. Un governo che abbia indicato, conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrerà in vigore, che ad una data specificata, è da tale momento membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio, sino a quando non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o, altrimenti sino allo spirare del termine fissato nella notifica prevista dall'. Tuttavia, se il Consiglio acquisisce la convinzione che il Governo interessato non ha depositato il proprio strumento a motivo di difficoltà che ha incontrato per portare a termine la propria procedura costituzionale, può prorogare lo status di membro a titolo provvisorio di tale Governo per un nuovo termine specificato.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-66