Art. 65 · Notifica
Accordo

Art. 65

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Notifica

In vigore dal 7 set 1975
. Notifica 1. Un Governo firmatario può notificare all'autorità depositaria che si impegna a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione in conformità della propria procedura costituzionale il più presto possibile, il 30 aprile 1973 o prima di tale data, o, in ogni caso, nei due mesi successivi. 2. Ogni Governo le cui condizioni di adesione siano state definite dal Consiglio, può notificare all'autorità depositaria che si impegna a cercare di ottenere l'adesione in conformità della propria procedura costituzionale il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i due mesi che seguono la data di ricevimento della sua notifica da parte dell'autorità depositaria. 3. Un Governo che faccia una notifica conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 ha lo status di osservatore a partire dalla data di ricevimento della sua notifica sino a quando non abbia indicato che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente all' o sino allo spirare del termine indicato nella notifica che ha fatto in conformità del paragrafo 1 o del paragrafo 2. Se il Governo non è in grado di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o di aderirvi entro il termine specificato, o di dare l'indicazione prevista dall', il Consiglio può, tenuto conto delle disposizioni adottate dal Governo interessato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, prorogare lo status di osservatore di tale Governo per un nuovo termine specificato.
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