Accordo
Art. 55
52 / 77Operazioni commerciali con non-membri
In vigore dal 7 set 1975
.
Operazioni commerciali con non-membri
1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti a concedere nello stesso momento a dei membri esportatori, tenuto conto delle normali pratiche commerciali.
2. I membri importatori si impegnano a non acquistare del cacao da non-membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da membri esportatori, tenuto conto delle normali pratiche commerciali.
3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può richiedere ai paesi membri di comunicare le informazioni del caso in conformità dell'.
4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell', ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato ad un obbligo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 può informarne il Direttore esecutivo e chiedere delle consultazioni in applicazione dell' o riferirne al Consiglio in conformità dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-55