Art. 54 · Limitazione delle importazioni in provenienza da non-membri
Accordo

Art. 54

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Limitazione delle importazioni in provenienza da non-membri

In vigore dal 7 set 1975
. Limitazione delle importazioni in provenienza da non-membri 1. Ogni membro limita le proprie importazioni annue di cacao prodotto in paesi non-membri, ad eccezione delle importazioni di cacao fine ("fine" o "flavour") provenienti da paesi esportatori figuranti nell'allegato C, in conformità delle disposizioni del presente articolo. 2. Ogni membro si impegna nel corso di ogni anno di contingentamento: a) a non autorizzare l'importazione di un quantitativo totale di cacao prodotto in paesi non-membri, presi collettivamente, che superi i quantitativi medi che ha importato da tali paesi non-membri, presi collettivamente, nel corso dei tre anni solari 1970, 1971 e 1972: b) a ridurre a metà il quantitativo fissato nel sottoparagrafo quando il prezzo indicato cada al disotto del prezzo minimo, ed a mantenere tale riduzione sino a quando il livello dei contingenti in vigore raggiunge quello previsto dal sottoparagrafo c) del paragrafo 2 dell'. 3. Il Consiglio può, con voto speciale, sospendere interamente o in parte le limitazioni previste dal paragrafo 2. In ogni caso le limitazioni previste dal capoverso (c) del paragrafo 2 non sono applicabili quando il prezzo indicativo del cacao sia superiore al prezzo massimo. 4. Le limitazioni previste dal capoverso a) del paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato in base a contratti validi che siano stati conclusi quando il prezzo indicativo era superiore al prezzo massimo ne quelle previste dal capoverso b) dal paragrafo 2 riguardanti il cacao acquistato in base a contratti validi conclusi prima che il prezzo indicativo scendesse al di sotto del prezzo minimo. In tale caso, subordinatamente alle disposizioni del capoverso b) del paragrafo 2, le riduzioni sono effettuate nel corso dell'anno di contingentamento seguente, a meno che il Consiglio non decida di rinunciare a tali riduzioni o di applicarle nel corso di un anno di contingentamento successivo. 5. I membri informano regolarmente il Consiglio dei quantitativi di cacao che hanno importato da paesi non-membri, o che hanno esportato verso paesi non-membri. 6. A meno che il Consiglio non decida altrimenti, ogni importazione di un membro proveniente da non-membri che superi la quantità che questi è autorizzato ad importare in base al presente articolo viene detratta dalla quantità che sarebbe stato normalmente autorizzato ad importare nel corso dell'anno di contingentamento successivo. 7. Quando a più riprese, un membro non abbia osservato le disposizioni del presente articolo, il Consiglio può, con voto speciale, sospendere i diritti di veto di tale membro nel Consiglio nonché il suo diritto di votare o di fare votare a suo nome nel Comitato esecutivo. 8. Gli obblighi enunciati nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi contrastanti a carattere bilaterale o multilaterale che i membri avessero contratto nei confronti dei non-membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni membro che abbia contratto tali obblighi contrastanti li assolva in modo da attenuare, per quanto possibile, il conflitto fra i detti obblighi e quelli enunciati nel presente articolo, che adotti il più rapidamente possibile delle misure per conciliare i detti obblighi con le disposizioni del presente articolo e che esponga al Consiglio, dettagliatamente, la natura dei detti obblighi e le misure che ha adottato per attenuare o eliminare il conflitto.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-54