Art. 45 · Destinazione ad usi non tradizionali
Accordo

Art. 45

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Destinazione ad usi non tradizionali

In vigore dal 7 set 1975
. Destinazione ad usi non tradizionali 1. Se il quantitativo di cacao che il Direttore dello stock regolatore detiene conformemente all' supera la capacità massima dello stock regolatore, il Direttore dello stock regolatore, in base alle condizioni e alle modalità fissate dal Consiglio, smercia queste eccedenze di semi di cacao perché vengano destinati ad usi non tradizionali. Tali condizioni e modalità devono essere tali che il cacao non torni sul mercato normale. Ogni membro collabora in questo senso con il Consiglio, in tutta la misura del possibile. 2. Invece di vendere dei semi di cacao al Direttore dello stock regolatore quando tale stock raggiunge la sua massima capacità, un membro esportatore può, sotto il controllo del Consiglio, destinare sul piano interno la propria eccedenza di cacao ad usi non tradizionali. 3. Ogni volta che un caso di destinazione ad usi non tradizionali, incompatibile con le disposizioni del presente Accordo, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio, ivi compreso ogni caso di reimmissione nel mercato di cacao destinato ad usi non tradizionali, il Consiglio decide al più presto sulle misure da adottare per porre rimedio alla situazione.
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