Art. 39 · Acquisti di stock regolatore
Accordo

Art. 39

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Acquisti di stock regolatore

In vigore dal 7 set 1975
. Acquisti di stock regolatore 1. Ai fini del presente articolo, la capacità massima di 250.000 tonnellate che costituisce lo stock regolatore è divisa in parti individuali che sono suddivise fra i membri esportatori nella stessa proporzione dei contingenti di base attribuiti in conformità dell'. 2. Se i contingenti annui di esportazione sono stati ridotti ai sensi dell', ogni membro esportatore fa immediatamente una offerta di vendita al Direttore dello stock regolatore, il quale, nei dieci giorni successivi alla riduzione dei contingenti, stipula con lui un contratto di acquisto per una quantità di semi di cacao uguale a quella di cui il contingente di tale membro esportatore è stato ridotto. 3. Non oltre la fine della campagna di raccolta, ogni membro esportatore notifica al Direttore dello stock regolatore ogni eccedenza della propria produzione in rapporto al proprio contingente annuo di esportazione in vigore alla fine dell'anno di contingentamento e il quantitativo di semi di cacao necessario al consumo interno. Ogni membro esportatore interessato fa immediatamente una offerta di vendita al Direttore dello stock regolatore, il quale, nei dieci giorni successivi alla notifica, stipula con lui un contratto di acquisto per ogni quantitativo di semi di cacao, prodotto in più, del contingente di esportazione di tale membro in vigore alla fine dell'anno di contingentamento, che non sia già stato acquistato ai sensi del paragrafo 2, detratto il quantitativo di produzione necessario al consumo interno. 4. Il Direttore dello stock regolatore acquista unicamente i semi di cacao di qualità commerciali correnti riconosciute e in quantitativi di almeno 100 tonnellate. 5. Quando esso acquista semi di cacao dai membri esportatori in conformità delle disposizioni del presente articolo, il Direttore dello stock regolatore effettua, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 6: a) un versamento iniziale di 10 cents statunitensi la libbra f.o.b. alla consegna dei semi di cacao, restando inteso che il Consiglio, alla fine dell'anno di contingentamento considerato, può, su raccomandazione del Direttore dello stock regolatore, decidere, tenuto conto della situazione finanziaria presente e prevista dallo stock, che il versamento iniziale sia maggiorato di un ammontare che non superi i 5 cents statunitensi la libbra. Il Direttore dello stock regolatore può effettuare un versamento aumentato di un minore ammontare per certe spedizioni di semi di cacao, a seconda della loro qualità o del loro stato, in conformità delle norme approvate in applicazione del paragrafo 3 dell'; b) un versamento complementare sulla vendita dei semi di cacao da parte dello stock regolatore, che rappresenta il ricavato della vendita meno il versamento di cui al precedente sottoparagrafo a) e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal punto di consegna f.o.b. sino al luogo di immagazzinamento e di manutenzione, nonché le spese, se del caso, sostenute per il rinnovo delle partite di semi di cacao, per quanto è necessario per assicurarne la conservazione e mantenerne il valore. 6. Quando un membro ha già venduto al Direttore dello stock regolatore un quantitativo di semi di cacao equivalente alla sua parte individuale, quale è definita al paragrafo 1, il Direttore dello stock regolatore paga per gli acquisti successivi, al momento della consegna, soltanto il prezzo che verrebbe tratto dallo smercio dei semi tradizionali per uso non tradizionali. Se i semi di cacao acquistati ai sensi del presente paragrafo vengono rivenduti in seguito, in conformità delle disposizioni dell', il Direttore dello stock regolatore effettua a favore del membro esportatore interessato un versamento complementare che rappresenta il ricavato della rivendita meno il versamento già effettuato ai sensi del presente paragrafo e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal punto di consegna f.o.b. sino al luogo di immagazzinamento dello stock regolatore, le spese di immagazzinamento e di manutenzione, nonché le spese, ove esistano, sostenute per il rinnovo delle partite di semi di cacao, per quanto è necessario per assicurarne la conservazione e mantenere il valore. 7. Quando dei semi di cacao vengono venduti al Direttore dello stock regolatore in conformità del paragrafo 2, il contratto contiene una clausola che autorizza il membro esportatore ad annullare del tutto o in parte il contratto prima della consegna dei semi di cacao: a) se, in seguito, nel corso dello stesso anno di contingentamento, il contingente la cui riduzione ha dato luogo alla vendita viene ristabilito in base alle disposizioni dell', o b) nella misura in cui, dopo che la vendita è stata conclusa, la produzione nel corso dello stesso anno di contingentamento è insufficiente perché il membro possa utilizzare il proprio contingente di esportazione in vigore. 8. I contratti di acquisto conclusi in conformità del presente articolo prevedono che la consegna avvenga entro un termine stipulato nel contratto, ma non oltre i due mesi successivi alla fine dell'anno di contingentamento. 9. a) Il Direttore dello stock regolatore tiene il Consiglio al corrente della situazione finanziaria dello stock regolatore. Se egli ritiene che i fondi non saranno sufficienti per pagare i semi di cacao che, secondo le previsioni, gli saranno offerti durante l'anno di contingentamento in corso, chiede al Direttore esecutivo di indire una sessione straordinaria del Consiglio. b) Se il Consiglio è nell'impossibilità di trovare un'altra valida soluzione, esso può, con voto speciale, sospendere o limitare gli acquisti effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 6 sino al momento in cui è in grado di normalizzare la situazione finanziaria. 10. Il Direttore dello stock regolatore tiene degli appositi registri che gli permettano di adempiere le funzioni conferitegli dal presente Accordo.
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