Art. 36 · Ridistribuzione delle deficienze di produzione
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Art. 36

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Ridistribuzione delle deficienze di produzione

In vigore dal 7 set 1975
. Ridistribuzione delle deficienze di produzione 1. Appena possibile, e, in ogni caso, prima della fine del mese di maggio di ogni anno di contingentamento, ogni membro esportatore notifica al Consiglio in quale misura e per quali ragioni egli preveda di non potere utilizzare la totalità del proprio contingente in vigore, o di avere un'eccedenza rispetto a tale contingente. Alla luce di tali notifiche e spiegazioni il Direttore esecutivo, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti, tenuto conto dello stato del mercato, ridistribuisce l'ammontare dei deficits fra i membri esportatori in conformità delle norme fissate dal Consiglio sulle condizioni, il momento e le modalità di detta ridistribuzione. Tali norme comprendono delle disposizioni che regolano il modo in cui avvengono le riduzioni operate in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'. 2. Per i membri esportatori che, a motivo della data di raccolta della loro principale cultura, non sono in grado di notificare al Consiglio prima della fine del mese di maggio le eccedenze o i deficits previsti, il termine di notifica di tali eccedenze o di tali deficits viene prorogato sino a metà luglio. La lista dei paesi esportatori ammessi a beneficiare di detta proroga figura nell'allegato E.
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