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Art. 34
34 / 77Funzionamento e regolazione dei contingenti annui di esportazione
In vigore dal 7 set 1975
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Funzionamento e regolazione dei contingenti annui di esportazione
1. Il Consiglio segue l'evoluzione del mercato e si riunisce ogni volta che la situazione lo richieda.
2. A meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentarli o di ridurli, i contingenti in vigore sono i seguenti:
a) quando il prezzo indicativo è superiore ai prezzi minimi e inferiore o uguale al prezzo minimo + 1 cent statunitense la libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 90% dei contingenti annui di esportazione;
b) quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 1 cent statunitense la libbra e inferiore o uguale al prezzo minimo più 3 cents statunitensi la libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 95% dei contingenti annui di esportazione;
c) quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 3 cents statunitensi la libbra e inferiore o uguale al prezzo minimo + 4 cents statunitensi la libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 100% dei contingenti annui di esportazione;
d) quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 4 cents statunitensi la libbra e inferiore o uguale al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 105% dei contingenti annui di esportazione.
3. Quando sono operate delle riduzioni di contingenti in applicazione del paragrafo 2, il Consiglio può, con voto speciale, decidere di annullarle per livelli di prezzi più elevati di quelli prescritti dal detto paragrafo, restando inteso che tali livelli più elevati restano entro la zona di prezzi per cui è in vigore il contingente ristabilito.
4. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra, i contingenti di esportazione in vigore sono sospesi a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell', al fine di determinare se il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra, la media dei prezzi quotidiani dovrà essere superiore al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra per un periodo di 22 giorni di mercato consecutivi. Una volta che i contingenti di esportazione sono stati sospesi, occorre prendere in considerazione un periodo della stessa durata per determinare se il prezzo indicativo è caduto al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra o al disotto di tale cifra.
5. Quando il prezzo indicativo è uguale al prezzo minimo + 8 cents statunitensi la libbra, il Direttore dello stock regolatore comincia a vendere del cacao dello stock regolatore in conformità delle disposizioni dell', a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti.
6. Quando il prezzo indicativo è uguale al prezzo massimo hanno luogo le vendite obbligatorie dello stock regolatore, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'.
7. Quando il prezzo indicativo è uguale al prezzo minimo, il Consiglio si riunisce nei quattro giorni lavorativi per esaminare lo stato del mercato e decidere, con voto speciale, circa le altre misure da prendere per difendere il prezzo minimo.
8. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo massimo, il Consiglio si riunisce nei quattro giorni lavorativi per esaminare lo stato del mercato e decidere, con voto speciale, circa le altre misure da prendere per difendere il prezzo massimo.
9. Durante gli ultimi 45 giorni dell'anno di contingentamento, non vengono istituiti contingenti di esportazione e non si effettuano riduzioni dei contingenti di esportazione in vigore, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti.
Storico versioni
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